DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA il lavoratore infortunato può essere invitato a sottoporsi a visite medicolegali per la eventuale revisione del grado di inabilità: conferma, aumento o diminuzione.

LA REVISIONE DEL GRADO DI INABILITA’ PUO’ ESSERE DISPOSTA DALL’INAIL O RICHIESTA DALL’INTERESSATO:

  • ENTRO 10 anni dalla data di costituzione della rendita
  • NEI PRIMI QUATTRO ANNI il lavoratore può essere invitato a sottoporsi a visita quattro volte.

 LA PRIMA VISITA non può essere effettuata prima di un anno dalla data dell’infortunio e non prima di sei mesi dalla data di costituzione della rendita.

 LE VISITE SUCCESSIVE non prima di un anno dalla precedente.

  • dopo i primi quattro anni sono possibili altre due revisioni:
    • alla scadenza del settimo anno dalla costituzione della rendita
    • alla scadenza del decimo anno dalla costituzione della rendita