Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24/7/2000

La nuova normativa che - si applica escusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali avvenute dal 25 luglio 2000 in poi - è previsto anche il risarcimento del danno biologico.

SE IL GRADO DI MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA E’ INFERIORE AL 6%

  • il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina precedente il 25.7.2000 sopra menzionate).

SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E’ PARI O SUPERIORE AL 6% ED INFERIORE AL 16%

  • il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico.

SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E’ PARI O SUPERIORE AL 16%

  • il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione