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DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA il lavoratore infortunato può essere invitato a sottoporsi a visite medicolegali per la eventuale revisione del grado di inabilità: conferma, aumento o diminuzione.

LA REVISIONE DEL GRADO DI INABILITA’ PUO’ ESSERE DISPOSTA DALL’INAIL O RICHIESTA DALL’INTERESSATO:

 LA PRIMA VISITA non può essere effettuata prima di un anno dalla data dell’infortunio e non prima di sei mesi dalla data di costituzione della rendita.

 LE VISITE SUCCESSIVE non prima di un anno dalla precedente.

Categoria principale: INAIL infortuni e malattie
Categoria: Infortuni sul lavoro
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